Stangata del Giudice sportivo per Mattia Destro: il romanista è stato squalificato per quattro turni (3 con prova tv e uno per cumulo ammonizioni) per lo scontro con Astori nella gara con il Cagliari.
Condotta violenta: è questa la motivazione con la quale il giudice sportivo ha pesantemente sanzionato la manata di Destro. Dopo aver esaminato le immagini televisive, ecco il responso dell’organismo sportivo: “Questo Giudice ritiene che il gesto compiuto dal calciatore romanista integri inequivocabilmente gli estremi della condotta violenta sanzionabile ex art.19, n.4 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Infatti, la volontarietà del gesto, l’energia impressa al movimento del braccio, la delicatezza della zona colpita ed i concreti effetti del colpo inferto, evidenziati dal brusco spostamento del capo dell’Astori in conseguenza della manata subita, suffragano l’assunto, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio”.
Il giudice sportivo spiega di aver dovuto acquisire le immagini televisive che documentano con chiarezza quanto avvenuto in campo durante Cagliari-Roma. Il giudice cita infatti le dichiarazioni dell’Arbitro (Davide Massa) sollecitate dal suo stesso ufficio e consegnate via mail: “In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta in data 06-04-2014 comunico, su richiesta del Giudice Sportivo, che né io né i miei collaboratori abbiamo visto l’episodio relativo alla manata di Destro”. Poi viene riportata un’altra mail: “In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta in data 06-04-2014, su richiesta del Giudice Sportivo in merito all’episodio Destro-Astori e ad integrazione di quanto comunicato con mia precedente mail, specifico che: ho accordato un calcio di punizione diretto a favore del Cagliari per una trattenuta (normale fallo di gioco) commessa dal calciatore Destro ai danni di Astori. La successiva manata di Destro non è stata vista né da me né dai miei collaboratori”. Questo Giudice – dopo la prova tv – ritiene che “il gesto compiuto dal calciatore romanista integri inequivocabilmente gli estremi della condotta violenta sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva”.